1. All'atto dell'assunzione della carica, i deputati e i senatori sono sottoposti ad accertamenti sull'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, effettuati a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. I deputati e i senatori possono rifiutare di sottoporsi agli accertamenti.
2. I dati relativi agli accertamenti effettuati ai sensi del comma 1 sono trasmessi ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i quali, esclusi i casi di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sotto prescrizione medica per fini terapeutici, provvedono a renderli pubblici insieme all'elenco dei parlamentari che hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti. Gli accertamenti sono ripetuti annualmente in una o più date stabilite, d'intesa tra loro, dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
3. Le procedure per l'effettuazione degli accertamenti e il tipo di informazioni